Guida al DPCM dell’11 giugno 2020: la fase 3

Vediamo quali sono le nuove regole da seguire

Scritto da Elena Tosatto il 1 Luglio 2020 @ 11:15 - News

Oggi, vi proponiamo una guida al DPCM della fase 3, per chiarire alcuni dubbi. A partire dal 15 giugno 2020 siamo infatti entrati ufficialmente nella cosiddetta fase 3. In questi mesi comportamenti di individui ed aziende  sono stati regolati e continuano ad esserlo da una serie di misure dettate dai vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Un susseguirsi di norme atte a fronteggiare l’avanzamento del Coronavirus, che per la loro complessità e velocità di emissione, hanno gettato gli italiani in un vero e proprio stato di confusione.

mascherina e prevenzione CoVid

Lo scheletro dell’ultimo DPCM

Il DPCM al quale facciamo riferimento nella fase 3 è l’ultimo emesso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 dell’11 giugno 2020. La normativa relativa è entrata in vigore il 15 giugno 2020 e lo sarà sino alla data del 14 luglio 2020. Il Decreto è prolisso e non certo di facile lettura, come d’altronde tutti quelli che lo hanno preceduto. Il nostro scopo è lasciarvi un’infarinatura generale di quella che è la sua ossatura, così da sapere di che cosa si tratta, annoiandovi sì, ma non troppo. Aiutandovi così ad individuare il punto di vostro interesse del Decreto, in modo tale che possiate leggere direttamente sul testo ufficiale solo la parte che regola la materia su cui volete saperne di più. Il cuore del Decreto è la sua prima parte, composta da 11 articoli, seguono gli allegati.

Articolo 1: misure obbligatorie da applicarsi in Italia

Il primo articolo è molto lungo, ma decisamente importante per tutti, perché detta le linee base che devono essere applicate sull’intero territorio nazionale. Nulla è cambiato rispetto alle precedenti normative in merito alla temperatura corporea, è fatto assoluto divieto di uscire dal proprio domicilio con più di 37,5° (a). Concesse finalmente le attività ludiche dei bambini al chiuso e all’aperto, sotto il controllo di operatori che verifichino il rispetto del distanziamento (c). La distanza accordata per l’attività fisica esterna è di 2 m, per quella motoria di 1 m (d). Concessi gli eventi e le competizioni sportive ma solo a porte chiuse (e). Dal 25/06 sono consentiti gli sport di contatto (g). Consentite le manifestazioni pubbliche ma solo in forma statica (i).

Le attività scolastiche

Rimangono sospese le attività scolastiche di ogni grado, dall’asilo all’università (q).Si richiede sia incentivata la didattica online dai dirigenti scolastici (r), nelle Università (s) e nella formazione musicale e coreutica (t). Confermata anche nella fase 3 la sospensione di congressi, riunioni e meeting in cui sia coinvolto personale sanitario (v).

Le aperture riconfermate dall’articolo 1

L’articolo conferma le aperture antecedenti alla fase 3: parchi, ville e giardini con l’obbligo di distanza di almeno 1 m (b); palestre, piscine, centri e circoli sportivi (f); comprensori sciistici (h); sale giochi, scommesse e bingo (l); teatri, sale da concerto, cinema, con posti preassegnati e distanziati (m); i musei (p), luoghi di culto (n), nei quali sono consentite le funzioni religiose (o); e ancora Centri benessere e termali (z). Attivi i servizi di ristorazione (ee); gli esercizi di somministrazione in ospedali e aeroporti (ff); le attività inerenti i servizi alla persona, come estetisti e parrucchieri (gg); i servizi bancari, finanziari ed assicurativi (hh); gli stabilimenti balneari (mm) e le attività ricettive (nn).

Seconda parte dell’articolo 1

Si continua con il divieto per gli accompagnatori di recarsi nelle sale d’attesa e al pronto soccorso (aa). Gli ingressi di parenti e visitatori nelle RSA e nelle strutture di lunga degenza sono consentiti ma devono essere limitati e devono sottostare a misure rigide per evitare il contagio (bb). Sono imposti controlli idonei negli istituti penitenziari e penali per minorenni, con obbligo di isolamento dei sintomatici (cc). Riconfermato il metro di distanza obbligatorio e gli ingressi dilazionati nelle attività commerciali al dettaglio (dd). Riattivato come da precedente fase il trasporto pubblico, con la possibilità per ogni Presidente di Regione di ridurre o sospendere le corse per l’esecuzione degli interventi di sanificazione (ii). Imposte una serie di raccomandazioni per le attività professionali (ll).

Dal secondo al settimo articolo

Nell’articolo 2 l’elenco dei provvedimenti da adottare per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali. L’articolo 3 si sofferma sulle misure di informazione e prevenzione del personale sanitario, da tenersi nei servizi educativi di ogni ordine e grado, negli uffici dell’Amministrazione Pubblica e da parte dei sindaci. Per tutti coloro invece che dovessero muoversi da o verso il bel Paese: disposizioni relative all’ingresso in Italia (4), transiti e soggiorni di breve durata in Italia (5), ulteriori disposizioni in materia di spostamento da e per l’Estero (6), disposizioni navi da crociera e navi di bandiera estera (7).

Dall’ottavo all’ultimo

L’articolo 8 si dedica al trasporto pubblico di linea. Segue la normativa dedicata alle specifiche disabilità, che afferma la non obbligatorietà del distanziamento sociale per chi sia affetto da determinate patologie (9). L’articolo 10 stabilisce quelli che sono gli organi competenti al monitoraggio del rispetto di tutte le disposizioni elencate. L’undicesimo è quello conclusivo perché indica da quando tali regole sono in vigore e fino a quando saranno efficaci.

I protocolli con le Comunità

Con gli undici articoli termina il vero e proprio Decreto. Lo stesso è accompagnato nella Gazzetta ufficiale da alcuni allegati. I primi sette sono dedicati ai culti religiosi, nel dettaglio si tratta dei Protocolli stilati con le Comunità religiose presenti sul territorio nazionale.

La socialità dei più piccoli

Chi nel Decreto cerca maggiori informazioni circa l’incontro dei non adulti, deve concentrarsi sull’allegato 8. In esso il Presidente Conte insieme al Dipartimento per le politiche della famiglia ha definito un Protocollo di linee guida da seguire nella fase 3 per la gestione in totale sicurezza della socialità di bambini ed adolescenti.

Le attività economiche e produttive

L’allegato 9  un documento contenente le indicazioni che guidano passo a passo l’Italia nella riapertura delle attività economiche e produttive. Costituito da infinite schede tecniche, ciascuna relativa ad un determinato settore di attività. In ogni scheda sono appunto specificate le misure da adottare in ogni singolo campo, riconosciute a livello scientifico, per la prevenzione ed il contenimento del virus.

Congressi e grandi eventi fieristici

Una delle schede è dedicata ai Congressi ed ai grandi eventi fieristici. Su questa ci siamo soffermati particolarmente, in quanto Centro Congressi, non potevamo farne a meno. Le direttive della fase 3 impongono che gli accessi siano ordinati allo scopo di eliminare totalmente possibili assembramenti (distanziamento sociale obbligatorio di 1 m).  Tutte le presenze devono essere iscritte su registro da conservare per almeno 14 giorni, in caso di contagio. Qualora prevista una postazione accoglienza o segreteria, la stessa deve avere le dovute barriere fisiche o, in alternativa, risiedere in una posizione riservata. Deve essere misurata la temperatura corporea di tutti i partecipanti. Se presenti guardaroba, oggetti ed abiti devono essere conservati in appositi sacchetti. Non devono mancare igienizzanti mani (collocati in più punti dell’area).

L’informazione ed il ruolo del digitale

L’informazione gioca un ruolo fondamentale: cartellonistica (in più lingue, se presente pubblico straniero), segnaletica e, dove possibile, personale addetto. Il coronavirus ha incentivato all’ennesima potenza il ruolo del digitale in tutti i campi. Anche il documento incentiva l’utilizzo di tecnologie digitali, come ad esempio le prenotazioni online e i pagamenti.

La sistemazione dello spazio 

La manifestazione in fase 3 deve essere statica, dunque, gli utenti devono potersi accomodare. È d’obbligo la sistemazione preventiva delle sedute, che tra l’una e l’altra devono avere uno spazio di almeno un metro; tale distanziamento potrà essere ridotto solo in presenza di eventuali barriere fisiche idonee a proteggere dal contagio. Per quanto riguarda invece i relatori, tavolo e podio devono essere collocati ad una distanza tale che consenta loro di non indossare la mascherina durante gli interventi; a differenza degli uditori e del personale che devono invece mantenere il dispositivo per l’intera durata del Congresso. I dispositivi e le attrezzature, come microfoni, tastiere, telecomandi, ecc. devono essere disinfettati prima dell’utilizzo e protetti da pellicola da sostituire al cambio di ogni utilizzatore.

Materiale informativo ed igienizzazione

È buona norma che durante un Congresso venga distribuito materiale informativo. In questa terza fase eventuale documentazione o gadget però devono essere collocati in appositi espositori distanziati, in modo tale che i partecipanti possano entrarne in possesso in autonomia, con l’obbligo di igienizzazione delle mani prima del contatto. È comunque sempre da preferire il materiale digitale. Per quanto riguarda la pulizia, tutti i locali devono essere sanificati dopo l’utilizzo. Deve essere favorito il ricambio d’aria delle aree. Così come negli impianti di condizionamento, dove possibile, deve essere eliminata la funzione di ricircolo dell’aria. Infine si richiede che nei servizi igienici sia sempre tenuto in funzione l’estrattore d’aria.

Gli allegati finali: guida al DPCM

Il Decreto non finisce qui! Seguono una serie di altri allegati, ma su questi ci limiteremo a dirvi solo di che cosa si tratta, così che possiate andare ad analizzarli unicamente se interessati. L’allegato 10 definisce i Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico- scientifico in data 15 maggio 2020, che detto in parole povere è l’insieme di tutte le raccomandazioni sanitarie da seguire per contenere l’epidemia. L’allegato 11 contiene le misure specifiche per gli esercizi commerciali. La sicurezza sui luoghi di lavoro è trattata nel documento che segue, con le indicazioni delle linee guida per agevolare le imprese nell’adozione di Protocolli di sicurezza anti-contagio; con la distinzione tra cantieri (13), settore del trasporto e della logistica (14) e trasporto pubblico (15). Dulcis in fundo le banali misure igienico-sanitarie da cui siamo ormai bombardati dall’inizio della diffusione del virus.

_Serena

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