Portando il lavoro fuori dall’ufficio tradizionale, è comunque garantita la sicurezza?
Fondamento dello smart working è la sicurezza. Secondo l’Articolo 18 Lavoro Agile punto 2, “il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa”. All’interno del decreto sul lavoro agile non viene dunque esplicitamente chiarita la differenza tra sicurezza relativa agli strumenti di lavoro e quella relativa al luogo prevalente di svolgimento dello stesso. Nel primo caso, la sicurezza deve essere garantita dall’impresa. Nel secondo caso, la sicurezza non può essere imputata al datore, che per definizione del lavoro agile, dovrebbe ignorare il luogo di svolgimento. Ma vediamo che tipi di sicurezza dovrebbero essere garantiti.
Tipi di sicurezza
- Sicurezza del luogo di lavoro
Nella forma, cambia in funzione del luogo di lavoro. Che questo sia casa oppure bar oppure postazione in coworking, o ufficio condiviso in un business center. La sicurezza del luogo di lavoro, che normalmente è garantita dal datore di lavoro, fuori dall’ufficio tradizionale assume connotati meno definiti. Non è ancora stato reso chiaro questo passaggio del decreto sullo smart working.
Anche i lavoratori in smart working hanno comunque diritto ad essere assicurati dall’azienda, su malattie professionali ed infortuni. Ammesso che dipendano da rischi legati alla prestazione lavorativa svolta in casa. Qualora l’infortunio fosse connesso all’attività svolta, rientrerebbe negli infortuni sul lavoro. Non è chiaro però se la stessa cosa valga anche per coloro che decidano di appoggiarsi a spazi di coworking o business center.
- Sicurezza informatica
Da questo punto di vista, deve esserci in primis una preparazione dei dipendenti, in merito alla sicurezza informatica. Il dipendente deve essere consapevole dei danni che può recare all’azienda lavorando da remoto. Dunque deve essere preparato a seguire una serie di norme. Ogni singolo dipendente dovrebbe collaborare con l’azienda. Questa, dal canto suo, dovrà ricorrere a tutti gli strumenti necessari affinché la rete dei dati che escono dalla stessa sia comunque al sicuro. Spetterà così all’azienda il ricorso ad esempio alla figura professionale dell’IT o Network Security Manager. Questa figura deve lavorare per la creazione di una rete non attaccabile, anche portando la stessa fuori dalle pareti dell’ufficio.
Ovviamente non tutte le aziende sono disposte ad accollarsi le spese per la gestione della sicurezza informatica.
- Sicurezza del lavoratore
Abbiamo detto che il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del proprio dipendente “agile”. La normativa prevede che in questo senso, venga consegnato al dipendente stesso ed al rappresentante dei lavoratori, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta. In questa devono essere evidenziati i rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore secondo il decreto, ha poi diritto alla tutela contro gli infortuni che possano avvenire nel tragitto casa-lavoro. Questo è inteso come luogo prescelto dal lavoratore stesso, fuori dall’azienda.
Sicurezza e privacy
La sicurezza del lavoratore potrebbe anche essere compromessa dal punto di vista della privacy. Il lavoro agile infatti da la possibilità al datore di lavoro di entrare nella vita privata del dipendente. In che modo? Con una connessione illimitata al luogo di lavoro, il lavoratore potrebbe esporre la propria vita privata alla mercè del datore, dando accesso a quest’ultimo ad una serie di dati personali che prima non avrebbe mai considerato. Oltre a consentire in maniera non autorizzata il controllo, sul dipendente, da parte del datore.
Ad esempio, tramite la webcam si potrebbero involontariamente mostrare dati privati, riguardanti stile di vita, appartenenza politica, religiosa, ecc.
Le così evolute app di controllo della produttività, potrebbero compromettere la privacy del dipendente, che ad oggi è sì regolata per le aziende tramite il GDPR, ma così poco chiara e anzi antica, per quello che riguarda questo tipo di violazioni sul privato.
Un altro caso è quello nel quale il datore fornisce al dipendente un pc, un tablet, un telefono aziendale.
In questo caso, non rappresenta violazione della privacy leggerne eventualmente i messaggi presenti. Questo, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 4 sull’utilizzo delle informazioni raccolte e acquisite attraverso agli strumenti di lavoro. Tutti gli strumenti di cui è dotato il lavoratore dall’azienda, infatti, sono strumento di lavoro e come tale il dipendente è informato che il datore di lavoro potrebbe accedere ai dati presenti ed utilizzarli. La normativa in questo senso è molto chiara, esplicitando infatti che tutti gli strumenti di lavoro, come tali, non dovrebbero mai contenere dati sensibili di chi li utilizza. E così, la speranza per il lavoratore di utilizzare anche per i propri dati personali i dispositivi fornitigli, svanisce, o meglio, qualora ne conservi, ne deve essere pronto a pagare le conseguenze.
_Elena